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Criminal
Court
Massimario del Foro Penale locale
Cataniajus Card
Avviso
In ottemperanza alle vigenti disposizioni nonchè in linea con i
codici deontologici che disciplinano i settori dell'informazione NON SARANNO
PUBBLICATI atti e verbali appartenenti al fascicolo del Pubblico Ministero
e-o relativi ad indagini preliminari, nè i nominativi degli imputati
minorenni . Gli atti del dibattimento sono invece accessibili giusta disposizione
ex art. 114 c.p.p. così come riformato dalla sent. Corte Cost. n.
59 del 20-24 febbraio 1995.
MASSIMARIO
PENALE
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commerciali.
ARMA - finalità del porto abusivo di a. clandestina - rilevanza
-
Rilevante è ai fini della determinazione della pena la circostanza che nellepisodio per cui è processo larma (clandestina) non appariva portata a fini offensivi ; è escluso pertanto che limputato si accingesse a commettere qualche reato.
Sent. Corte Appello Ct 1 sez. 05-01-1993 Mavilla
Francesco
ARMA CLANDESTINA - circostanze attenuanti generiche - incompatibilità
-
Non possono trovare applicazione , a giudizio del Collegio , le circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla qualità, clandestinità e potenzialità offensiva dellarma .
Sent. Trib. Ct 1 sez. 08-06-1992 Mavilla
Francesco
ARMA CLANDESTINA - attenuante del fatto di lieve entità -
incompatibilità -
Non ritiene il Collegio che possa essere concessa lattenuante del fatto di lieve entità prevista dallart. 5 della legge 895-67 non potendo tale attenuante essere estesa ale armi prive dei numeri o dei contrassegni che non consentono laccertamento della loro provenienza.
Sent. Trib. Ct 1 sez. 08-06-1992 Mavilla
Francesco
ATTENUANTI GENERICHE - incesuratezza - concedibilità -
La pena va ridotta per le attenuanti generiche delle quali limputato appare meritevole essendo incensurato .
Sent. Corte Appello Ct sez. 1 05-01-1993 Mavilla
Francesco
ATTENUANTI GENERICHE - comportamento processuale - sufficienza-
A tutti , in considerazione del buon comportamento processuale, possono essere concesse le attenuanti generiche .
Sent. Pret. Ct dr. A. Cavallaro 23-08-1992 Licciardello
e altri
ASSOCIAZIONE MAFIOSA - forza intimidatrice - caratteristiche - atti
intimidatori - non necessita-
Detta forza intimidatrice consiste nella prerogativa di certe associazioni criminali di incutere timore per sé stesse , sino ad estendere intorno a loro un alone permanente di intimidazione diffusa, persistente anche a prescindere dal concreto compimento di singoli atti intimidatori .
Sent. Corte Assise Ct 1 sez. 06-12-1995 proc. c.o
Poidomani e altri -
ASSOCIAZIONE MAFIOSA - appartenenza - indizi comprovanti la partecipazione
- natura-
Gli indizi di appartenenza ad unassociazione di tipo mafioso ben possono essere costituiti dai precedenti penali e giudiziari degli imputati, dal tipo di amicizie frequentate , nonche dalle informazioni degli organi di Polizia sulla base degli eseguiti accertamenti .
Sent. Corte Assise 1 sez. 06-12-1995 proc. c.o Poidomani
e altri .
CONTRABBANDO - tabacchi - non obbligatorietà sequestro autovettura
-
Il Tribunale ordina la confisca dei tabacchi in sequestro nonche il dissequestro dellautovetura e la sua restituzione allavente diritto .
Sent.Trib. Ct 1 sez. 14-04-1995 Trovato Michele
Fattispecie in cui il Tribunale non ha ritenuta
obbligatoria la confisca dellauto usata dallimputato per trasportare
i tabacchi contrabbandati .
CORREITÀ - Chiamata in - Unicità chiamata - Prova insufficiente
-
Una sola chiamata di correo priva di riscontri non costituisce prova nei confronti dell'accusato.
Sent. Trib. Ct 1 sez. 20-12-1996 - Gattarello e
altri -
COMPETENZA - conflitto di - tardività decisione su comp. terr.-
rilevabilità d'ufficio-
Anche quando , per non esserci una situazione di contrasto attuale che determini stasi processuale, il conflitto sia inammissibile, va rilevata d'ufficio la tardività della decisione declinatoria di competenza per territorio ai sensi dell'art. 491 comma 1 cpp , con conseguente restituzione degli atti al giudice dichiaratosi competente -
Sent. Cass. Sez. 1 n. 02473 del 25-06-1992 Mass.
190814 - Conflitto di competenza Trib. Genova e Trib. Catania in proc. Di
Gesù e altri.
DELITTO TENTATO - furto -attenuante della speciale tenuità del
danno - valore della cosa -
Nel tentativo di furto la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se levento si fosse realizzato.
Sent. Corte Appello Ct 1 sez. 21-05-1993 Licciardello
e altri
DELITTO TENTATO - univocità atti - condizioni -
Lazione di avvicinamento al supermercato non dà alcuna certezza in ordine allintento perché da un canto esprime una vasta gamma di atteggiamenti della volontà e dallaltro implica la difficoltà di determinare gli ulteriori sviluppi dellazione , ivi compresa la possibilità di desistere o di interrompere lazione .
Sent. Corte Appello Ct 1 sez. 13-05-1993 Centonze
Fattispecie in cui limputato si era avvicinato
armato ad un supermercato e alla vista dei carabinieri era fuggito ammettendo
, in seguito, lintenzione di commettere una rapina -
DECRETO CITAZIONE - nullità - alternatività condotte -
insufficiente
determinatezza -
Il Pretore , a modificazione della precedente ordinanza
, meglio valutate le circostanze , osserva quanto segue : leccezione
del difensore , circa la nullità del decreto di citazione ,è
fondata e , infatti, il capo di imputazione non precisa se la contestazione
riguarda lipotesi di cui al primo comma dellart. 9 della legge
1423 del 1956 ovvero il comma 2 dello stesso cit. art. 9 ; e , comunque,
anche quando la contestazione dovesse intendersi come riferita al comma 1
dellart. 9 citato , essa, comunque , non precisa a quali degli obblighi
imposti con il provvedimento del Tribunale laccusa abbia fato riferimento
. Ciò comporta , ritiene il Pretore , linsufficienza della
contestazione e quindi la nullità del decreto di citazione ai sensi
delart. 555 c.p.p. perché nellenunciazione del fatto non
è stabilito a quale delle contestazioni , di cui alla fattispecie
incriminatrice , si debba fare riferimento .
Ord. Pret. Ct dr. R. Merlo 06-06-1996 Mazzei Santo
Fattispecie in cui limputato era stato rinviato
a giudizio senza che fosse possibile identificare la condotta materiale
ascrittagli .
IMMEDIATO - giudizio i. - assenza di contraddittorietà tra g.i.
e negazione del rito abbreviato.
Il giudizio immediato , pur presupponendo l'evidenza della prova, non implica automaticamente anche la definibilità allo stato degli atti ...sicchè un processo può essere suffragato da prova evidente senza che per ciò stesso debba essere definibile allo stato degli atti. Ne consegue che non esiste contraddittorietà tra un primo decreto del giudice per le indagini preliminari che ritenga l'evidenza della prova e disponga il g.i. e un secondo decreto dello stesso giudice che ritenga la non definibilità del medesimo procedimento con il giudizio abbreviato, richiesto dall'imputato ex art. 458 cpp.
Sent. Cass. Sez. 1 01937 del 22-05-1991 Mass. 187250 -
Fattispecie in tema di conflitto tra GIP presso
il Tribunale Ct e Tribunale Ct in proc. Di Grazia -
INGIURIA - reciprocità offese - applicazione causa di non
punibilità -discrezionalità -
Anche a voler ritenere la reciprocità delle offese , questo Pretore non ritiene di dovere applicare nella specie la causa di non punibilità prevista per tale ipotesi dal 1 comma dellart.599 ed invocata, in linea subordinata, dalla difesa delle imputate (applicabilità rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge.
Sent. Pret. Bronte 30-01-1992 Bellitto
Teresa
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - testimonianza sulle i. - divieto -
inutilizzabilità-
E' condivisibile la questione sollevata dalla difesa dell'imputato La
Mari, dell'inutilizzabilità della testimonianza degli investigatori
sul contenuto di intercettazioni telefoniche andate distrutte , essendo pacifico
, secondo la relazione preliminare al progetto del codice di procedura penale,
che solo i documenti fonici e le trascrizioni peritali hanno rilevanza
probatoria, con esclusione di ogni altro mezzo ed , in particolare, della
testimonianza di chi ha eseguito l'intercettazione .
Sent. Corte Assise Appello Ct sez.II 17-04-1997 , Puglisi e altri
MISURA CAUTELARE - perenzione - mancato interrogatorio - condizioni -
art. 294 cpp - interrogatorio in sede di convalida del fermo - sufficienza
-
Non è necessario procedere allinterrogatorio della persona in stato di custodia cautelare se il giudice vi abbia gia proceduto nel corso delludienza di convalida del fermo o dellarresto ed è sufficiente , per lespletamento dellinterrogatorio che la competente autorita giudiziaria, premessa losservanza delle garanzie difensive alluopo prescritte , ponga lindagato nelle condizioni di esporre quanto egli ritiene utile per la propria difesa , in relazione ai fatti-reato che gli vengono addebitati e che , soddisfatte tali condizioni , linterrogatorio cui si è proceduto consegue ogni scopo processuale che vi è connesso.
Ritenuto che nel caso in esame il Florio è stato sottoposto ad interrogatorio avente le caratteristiche specificate gia in sede di udienza per la convalida del fermo, avvenuta in data 04-06-1994 , nel pieno rispetto dei termini di legge e che pertanto il successivo interrogatorio dell08-06-1994 si palesava del tutto superfluo ; PQM rigetta la superiore istanza .
Ord. Corte Assise Ct 1 sez. 20-09-1995 - proc. C.o
Aiello Vincenzo e altri -
PROVA (art.507 cpp) - Non necessarietà dell'esaurimento
dell'istruzione dibattimentale -
Ritenuto che nella specie è stato sollecitato dal PM il potere del giudice ex art. 507 cpp di supplire alla intempestiva indicazione dei mezzi di prova richiesti ; ritenuto che per costante interpretazione giurisprudenziale si riconosce al giudice tale potere di supplenza , sicchè deve essere ammezzo il mezzo istruttorio attesa la necessità ,ai fini dell'accertamento giudiziario della verità ,di acquisire al materiale probatorio del processo anche le dichiarazioni dei collaboranti che hanno affermato di essere a conoscenza di fatti relativi ad omicidi per cui si procede e in ordine ai quali non sono stati esaminati, salva la valutazione delle dichiarazioni in un momento successivo e alla stregua dell'esame e del controesame delle parti , con riferimento al momento in cui sono intervenute ; ritenuto che in questa prospettiva l'organizzazione del processo rende opportuna l'emissione del provvedimento e l'acquisizione delle prove prima che sia esaurita l'attività probatoria del PM dispone che siano riesaminati i collaboratori ....
Ord. Corte Assise Ct 1 sez. 07-03-1997 - Mazzei e altri -
Fattispecie in tema di applicazione dell'art. 507
cpp prima dell'esaurimento dell'intera istruzione dibattimentale .
PROVA - dichiarazioni de relato - imputato reato connesso - necessita
riscontro -
Quando le dichiarazioni del collaborante si riferiscono a fatti non percepiti direttamente dal dichiarante si impone un controllo pregnante della conoscenza e della verita dei fatti narrati e tale controllo non puo esaurirsi nella indicazione delle ragioni di attendibilita e credibilita del chiamante de relato ma deve spingersi allindividuazione di riscontri esterni che attengano alle circostanze che effettivamente il dichiarante sia stato informato dei fatti, che il terzo ne era stato a sua volta testimone e , infine , che tali fatti siano riferibili al chiamato in reita. Pertanto perche tali dichiarazioni possano costituire fonti dalle quali dedurre elementi indiziari è indispensabile che le stesse subiscano un analitico e rigoroso vaglio e trovino conforto di veridicita in riscontri esterni quanto mai obiettivi e certi .
Sent. Corte Assise Ct 1 sez. 6-12-1995 - proc. c.o
Poidomani e altri -
PROVA - imputato di reato connesso- dichiarazioni del - riscontri -
necessità -
Le chiamate in reità , per giunta " de relato" necessitano di incisivi
riscontri .
Sent. Corte Assise Appello Ct sez. II Ct 17-04-1997 , Puglisi e altri
PROVA - dichiarazioni imputato di reato connesso - riscontri - qualsiasi
natura -
Il riscontro deve limitarsi a confermare l'attendibilità di quanto
dichiarato dal collaborante, non dovesso esso stesso costituire una prova
autonoma rispetto al fatto oggetto del tema da dimostrare, essendo infatti
evidente che qualora invece si dovesse così ritenere del tutto inutile
e superflua sarebbe la dichiarazione del collaborante.
Sent. Corte Assise Ct I sez. 16-10-1996 Aiello e altri
PROVA - dichiarazioni imputato reato connesso -
inattendibilità-inutilizzabilità ai fini decisori - condizioni
- casistica -
Devono ritenersi cause di inutilizzabilità delle dichiarazioni , le
condizioni patologiche del dichiarante tali da inficiare in maniera rilevante
le sue possibilità di una corretta comprensione della realtà
esterna ; oppure l'impossibilità di comprendere e ricostruire nel
caso specifico quali siano state le modalità di conoscenza della notizia
riferita (insussistenza della cd. conoscibilità in astratto e in concreto)
; ed ancora l'eventuale esistenza di contraddizioni palesi, sostanziali ed
insanabili tra due o più dichiarazioni rese dallo stesso soggetto
sulla medesima circostanza, senza che il dichiarante, o aliunde le emergenze
processuali, possano spiegare simile insanabile contrasto ; infine l'accertato
intento calunniatorio del dichiarante .
Sent. Corte di Assise Ct I sez. 16-10-1996 Aiello e altri
PROVA - Dichiarazioni de relato imputato di reato connesso - mancata escussione
del loquens - irrilevanza - inapplicabilità dell'art. 195 c.p.p.
Non vige per le dichiarazioni de auditu degli imputati di reato connesso
la regola della inutilizzabilità in difetto di escussione della fonte
, sancita dall'art. 195 c.p.p. solo per le dichiarazioni dei testimoni .
Ord. Corte Assise Ct 1 sez. 20-09-1997 Mazzei e altri
PROVA - associazione mafiosa - necessità di ricorrere alle dichiarazioni
dei collaboranti - indispensabilità - indispensabilità controllo
-
Le caratteristiche proprie dell'associazione mafiosa, ovvero l'assoggettamento
e l'omertà , escludono generalmente ab origine la possibilità
dell'utilizzo di altri elementi idonei a fornire prova adeguata del reato
associativo.Tuttavia l'insostituibilità di tale strumento probatorio
nell'ambito di processi di questo genere non esime, anzi obbliga il giudice,
ad una valutazione del mezzo di prova particolarmente attenta e scrupolosa.
Sent. 16-10-1996 Corte Assise Ct I sez. Aiello e altri
PROVA - indizio - differenza - criteri interpretativi - attendibilità
e sufficienza -
L'indizio va analizzato non solo in termini di attendibilità ma anche
di sufficienza, nel senso che diversamente dalla prova piena, che per
definizione se attendibile è sufficiente a fondare una sentenza di
condanna , l'indizio (rectius gli indizi) , possono essere si attendibili,
ma a seconda dei casi essere ritenuti dal giudice sufficienti o meno ai fini
di una sentenza di condanna ; valutazione che ovviamente va fatta tenendo
presente l'intero quadro probatorio a cui fa riferimento il singolo
indizio.
Sent. Corte Assise Ct I sez. 16-10-1996 Aiello e altri
PROVA NUOVA - Art. 507 c.p.p. - manifesta rilevanza - delibazione sulla
-
Le nuove prove da ammettere ex art. 507 c.p.p. rispetto a quelle inizialmente
richieste dalle parti sono soggette ad una più penetrante e approfondita
valutazione della pertinenza e rilevanza correlativa , per altro, alla più
approfondita conoscenza dei fatti di causa da parte del Giudice .
Ord. Corte Assise Ct 1 sez. 20-09-1997 Mazzei e altri
QUERELA - remissione della - accettazione - non necessità di
formalità -
La remissione della querela , ai sensi dellart. 155 c.p.p. produce effetto a prescindere da una sua accettazione formale purchè il querelato non manifesti espressamente la volontà di rifiutare la remissione o tenga un comportamento incompatibile con la volontà di accettare.
Sent. Pret. Ct dr. A. Costa 08-02-1992 Tomarchio
e altri
RICUSAZIONE - incompatibilità del giudicante a delibare sul reato-fine
(omicidio) - ratio - sent. Corte Cost. 371-96 - pregresso giudizio sul reato
mezzo ( associazione mafiosa)-
L'istituto della incompatibilità del giudice
per atti compiuti nel procedimento penale è preordinato alla garanzia
di un giudizio imparziale , che non sia nè possa apparire condizionato
da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale dell'imputato
manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo ( e
quindi a maggior ragione in diverso processo ) e tali da poter pregiudicare
la neutralità del suo giudizio .... Ci si accorge che i giudici che
hanno emesso la sentenza 26-96 , essendosi pronunziati sia sulla posizione
di capodecina del D'Agata , sia sulla rilevanza dei capodecina in ordine
a tutte le più gravi decisioni e imprese del gruppo malavitoso di
appartenza , siano nella posizione di coloro che hanno pronunziato o concorso
a pronunziare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti , nella
quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua
responsabilità penale ,sia già stata comunque valutata .
Delib. C.C. Corte App. Ct sez. I 10-04-1997 , D'Agata
Fattispecie in cui era stata proposta la ricusazione della Corte di Assise
la quale aveva già pronunziato sentenza coinvolgente (seppure
per il reato- mezzo - ex art. 416 bis. c.p.) l'imputato accusato del reato-fine
( omicidio connesso all'attività dell'associazione mafiosa) .
TESTIMONIANZA - pubblico ufficiale - prova non privilegiata -
A parere di questo Decidente la prova della commissione del reato è contraddittoria non potendosi attribuire alla testimonianza del Pubblico Ufficiale la qualità di prova privilegiata .
Sent. V.P. Augusta 06-04-1993 Catania Angelo
Fattispecie di oltraggio in danno di agente di polizia
penitenziaria in cui la prova daccusa era costituita dalla sola
testimonianza della p.o. , contrastata dalle deposizioni di detenuti presenti
.
TESTIMONIANZA - ispettore INPS - inutilizzabilità - condizioni
e limiti
La parte della deposizione della Bonfatto concernente l'esistenza di presunte contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai due (imputati) in qualità di persone informate sui fatti, nel corso delle indagini preliminari ,è processualmente inutilizzabile. Ella avrebbe dovuto procedere con le garanzie previste dal codice di rito (art. 220 disp.att. cpp) e comunque in questa sede non ha potuto riferire il contenuto delle dichiarazioni rese (ai sensi dell'art.62 cpp vige un divieto di testimonianza) .
Sent. Pret. Ct dr. A. Cavallaro 10-04-1997 Longhitano
e altri.
Fattispecie in cui il Giudice ha escluso l'ultilizzabilità della
testimonianza di un ispettore INPS in ordine alle dichiarazioni rese allo
stesso ,senza garanzie difensive, durante l'accertamento amministrativo (sfociato
in giudizio penale) dai soggetti poi processati per truffa in danno
dell'Istituto.
TESTIMONIANZA - teste deceduto - acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo
del dibattimento - lettura - non acquisibilità atti diversi (relazioni
di servizio)
La Corte in ordine alle richieste di acquisizione
di atti formulata dal P.M.,ritenuto che ai sensi dell'art. 512 c.p.p. , essendo
la teste Venuto Antonina deceduta, va data lettura e vanno acquisiti i verbali
delle dichiarazioni rese dalla stessa alla Polizia Giudiziaria ...OMISSIS
...Rilevato che non possono essere acquisite le annotazioni dei Carabinieri
in data 22-07-1991 e 09-08-1991 in quanto non trattasi di dichiarazioni della
predetta ma di relazioni di Polizia Giudiziaria ...PTM dispone come in
motivazione.
Ord. Corte di Assise Ct sez.3 02-07-1996 Asero + 43
TESTIMONIANZA - teste irreperibile - acquisizione dichiarazioni al fascicolo
del dibattimento - ricerche - luogo di nascita -
La Corte ...ritenuto che dalla nota dei Carabinieri
di Mascalucia in data 25-06-1996 , relativa al teste Ganci Gaetano , risulta
che le ricerche del medesimo sono state effettuate unicamente presso il luogo
di residenza anagrafica e che appare necessario estendersi le ricerche anche
presso il luogo di nascita...OMISSIS...PTM rigetta la richiesta di acquisizione
delle dichiarazioni formulata dal P.M.
Ord. Corte Assise Ct 3 sez. 01-07-1996 Asero
+ 43
VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSISTENZA FAMILIARE - abbandono del domicilio coniugale
- intolleranza coabitazione - esclusione -
E dubbio che limputato sia stato animato dalla volontà di abbandonare la donna quanto piuttosto di sottrarsi ad una convivenza oggettivamente non sopportabile .
Sent. Pret. Mascalucia 20-02-1989 Leotta e
altri