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Verbali e requisitorie, sentenze per esteso ,difese ed eccezioni...

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AVVISO AI NAVIGANTI
Questa pagina contiene i resoconti verbalizzati delle udienze "più calde" dei grandi processi che si celebrano in città. Le requisitorie , le difese , le sentenze , le eccezioni e le questioni più stimolanti .Non saranno  tuttavia pubblicati atti e verbali contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e-o relativi ad indagini preliminari . Non saranno neppure pubblicati i nominativi di imputati minorenni. Gli atti del dibattimento sono invece liberamente consultabili giusta disposizione ex art. 114 c.p.p. così come riformato dalla sent. Corte Cost. 20-24 febbraio 1995 n.59.


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VERBALI  - ATTI -
TEMATICHE PROCESSUALI

SENTENZE



VI SEGNALIAMO IN PRIMO PIANO  
(new and exclusive)

IL PROCESSO CONTRO
MARCELLO DELL'UTRI
(clic)


(Le eccezioni difensive dell'on. avv. Vincenzo Trantino sulla nullità
della contestazione - La replica del Procuratore della Repubblica
 dr.G. Lo Forte - La decisione del Tribunale di Palermo del 05-11-97)



Indice ( scegli cliccando sulla voce che interessa)

QUESTIONI CIVILI
QUESTIONI PENALI


QUESTIONI CIVILI

Riceviamo e poniamo on-line l'atto introduttivo di un giudizio rimesso alla valutazione del Tribunale di Catania ; per ovvi motivi i nomi delle Parti in causa e ogni altro elemento identificativo sono stati omessi.

 (Scegli Cliccando)
ATTO DI CITAZIONE
(Danno da errata diagnosi medica in tema di carcinoma uterino)
APPENDICE ALL'ATTO
( Codice di deontologia professionale dei medici)


ILL.MO TRIBUNALE DI CATANIA
Atto di citazione


La Sig.ra XXXXXXXXXXXXXX

el.te dom.ta in XXXXXXXXXXXXXXXXX presso lo studio dell’avv. XXXXXXXXXXX che la rapp. e dif. per procura a margine del presente atto

CITA

il dr. XXXXXXXXXXXX in proprio e nella qualità di direttore del Servizio di Medicina XXXXX della USL XXXXXXX -

la USL XXXXXX di Catania in pers. del suo leg. rapp. pro tempore

il dr. XXXXXXX in proprio e nella qualità di Direttore del Centro Laboratorio Analisi Cliniche XXXXXXXXX -

la dr.ssa XXXXXXXXXX -

a comparire dinanzi al Tribunale di Catania ( Piazza Giovanni Verga Palazzo di Giustizia) sez. e giudice designandi per l’udienza che si terrà alle ore legali e consuete di giorno XXXXXXXXXXXX con avviso che essi dovranno costituirsi in cancelleria almeno venti giorni prima altrimenti decadranno dalla possibilità di proporre mezzi di prova, domande riconvenzionali, eccezioni di rito e di merito e quant’altro previsto dal combinato disposto ex artt. 163 bis e 166 c.p.c. , per ivi sentire comunque accogliere , anche in caso di legittima contumacia le infrascritte conclusioni cui si PREMETTE :

Il XXXXXXX l’attrice effettuò un pap test (esame colpocitologico) presso il Servizio di Medicina Sociale della USL XXXX di Catania diretto da ....... , a seguito del quale venne invitata ad eseguire un esame colposcopico SENZA CHE LE FOSSE FORNITA ALCUNA INFORMAZIONE SULLA RAGIONE DELL’ACCERTAMENTO SUPPLETIVO CONSIGLIATO NE’ SULL’ESITO DELL ‘ ESAME ESPERITO.

Tale comportamento , pur ingenerando perplessità, indusse l’attrice a ripetere l’esame colpocitologico presso una struttura privata CONVENZIONATA. Detta indagine venne eseguita dal Centro Analisi XXXXXXXXX il XXXXXXX e mise in evidenza "un reperto citologico di tipo flogistico" (classe II di Papanicolau) , con ASSENZA di alterazioni cellulari (reperto citologico NEGATIVO per NEOPLASIA) laddove il precedente esame , del cui risultato la paziente è venuta a conoscenza solo di recente., indicava invece ATIPIE DELLE CELLULE GHIANDOLARI E DISCARIOSI DELLE CELLULE SQUAMOSE (classe IV di Papanicolau) .

Eliminato ogni sospetto con l’esito del secondo esame ed IGNORANDO, perché MAI INFORMATA TEMPESTIVAMENTE, l’esito del primo, l’attrice non si sottopose ad ulteriori accertamenti.

Nel novembre del XXXXXX , accusando leucorrea maleodorante venne visitata dalla propria ginecologa dr.ssa XXXXXX la quale riscontrò una erosione della portio e , poiché dall’esame citologico eseguito nel laboratorio del dr. XXXXXXX si rilevava soltanto una flogosi da Gardenella , prescrisse una terapia antiflogistica .

Il XXXXX la XXXXXXXX cominciò ad accusare perdite ematiche in occasione dei rapporti sessuali ; a fronte di ciò consultò la dr.ssa XXXXXXXX la quale le prescrisse ovuli di Fitostimoline , facendo sospendere l’assunzione della pillola anticoncezionale e rinviandola al XXXXXXX per un esame citologico cervico-vaginale. Il risultato di detto esame , a firma dello stesso sanitario, mise in evidenza un reperto oncologico negativo, con flogosi senza alterazioni cellulari. Pertanto l’attrice venne invitata a continuare la cura con gli ovuli per ancora tre mesi.

Persistendo le perdite ematiche la predetta avvertì la dr.ssa XXXXXX che la invitò a restare tranquilla e a proseguire la terapia per via vaginale.

Non ottenendo alcun miglioramento , tuttavia, in data XXXXXXX l’attrice si ripresentò nello studio della dr.ssa XXXXXX e , sottoposta a visita ginecologica, le venne diagnosticata nel terzo superiore della parete posteriore della vagina , tra le ore 10-11 , una soluzione di continuo (sic !) con tessuto di granulazione e sanguinante al contatto. Il consiglio del medico fu di cauterizzare la zona sanguinante ma l’intervento fu posposto a causa dell’abbondante perdita ematica in atto.

In data XXXXXXX la XXXXXXXXX consultò il dr. XXXXXXX presso la Casa di Cura XXXXXX il quale , in data,effettuò un esame colpocitologico che mise in evidenza un REPERTO ONCOLOGICO POSITIVO ( classe IV di Papanicolau= cellule maligne) con detriti di tessuti in necrosi , consigliando la colposcopia e la biopsia mirata . Detti esami , eseguiti il XXXXXXX fecero rilevare la presenza di una DISPLASIA GRAVE E CARCINOMA IN SITU DELL’EPITELIO PIATTO DI RIVESTIMENTO , che INTERESSAVA ANCHE ALCUNI SFONDATI GHIANDOLARI , estendendosi fino ai margini laterali e profondi del prelievo con effetti citopatici virali . Pertanto il XXXXXX l’attrice venne ricoverata presso la XXXXX Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Catania . Dalla cartella clinica si rileva la diagnosi definitiva : ADENOCARCINOMA DI TIPO ENDOMETRIOIDE DEL CANALE CERVICALE DISCRETAMENTE DIFFERENZIATO , INFILTRANTE E GRADING NUCLEARE 3 (stadio 1 B) -

La visita ginecologica metteva in evidenza la portio con erosione papillare estesa fino al fornice destro ed un esame ecografico indicava la presenza di un’area ipercogena a livello della cervice uterina.

Dopo vari accertamenti bioptici , citoscopici, rettocolonscopici , RMN, visita senologica , in data XXXXX l’attrice fu sottoposta PER VIA LAPAROTOMICA , ad un intervento chirurgico di ISTERECTOMIA RADICALE secondo Wertheim-Meigs , con linfoadenectomia lombo-aortica e conservazione degli annessi . L’ esame istologico del materiale anatomico asportato mise in evidenza , oltre il carcinoma villo-ghiandolare del canale cervicale , la presenza nell’ esocervice di FOCOLAI MULTIPLI DI CARCINOMA a cellule squamose cheratinizzante in situ ; indenni i parametri e note di linfoadenite reattiva in tutti i linfonodi asportati.

Successivi controlli , periodicamente eseguiti fino ad oggi, non hanno evidenziato segni clinici di ripresa della pataologia neoplastica. Tuttavia la Sig.ra XXXXXX ha riportato da questa esperienza , oltre al perturbamento per il rischio immanente cui è esposta , una vistosa patologia neurologica di tipo ansioso depressivo che ha influito sul piano comportamentale nella sua vita di relazione (anche con il marito) ed è tuttora soggetta a massicci trattamenti antidepressivi .

In particolare l’attrice è soggetta a crisi di panico, ha rifiutato per lunghissimi periodi qualsiasi approccio sessuale, ha introiettato e configurato in via essenziale la perdita definitiva della capacità di procreare quale oggettiva limitazione della propria personalità.

A ciò aggiungasi che il tipo di intervento cui è stata sottoposta per la rimozione di quanto le era stato taciuto e trascurato ha comportato un permanente danno estetico la cui valenza viene rimessa all’apprezzamento del Giudicante.

IN PARTICOLARE , sul gravissimo pregiudizio inflittole è da rilevarsi in fatto e diritto quanto segue :

A) L’ esame colpocitologico effettuato presso la USL XXXX di Catania poiché aveva posto in evidenza "atipie cellulari ghiandolari e discariosi delle cellule squamose" ANDAVA CLASSIFICATO COME SOSPETTO NEOPLASTICO (classe IV di Papanicolau) E NECESSITAVa : a1) che la paziente fosse TEMPESTIVAMENTE INFORMATA poiché correva pericolo di vita e che fosse subito avviata una BIOPSIA MIRATA. Il mero suggerimento, di eseguire un esame colposcopico, senza specificare né le ragioni cliniche né l’obiettivo dello stesso, non ha assolto al dovere di informazione che in un caso di questo deve pretendersi così come normativamente e deontologicamente prescritto. A ciò si aggiunga che all’attrice non è stato consegnato NEPPURE il REFERTO SCRITTO e ciò determinò la stessa a recarsi presso una struttura privata.

B) L ‘ esito dell’esame di laboratorio svolto presso il centro diretto dal Dr. XXXXXXXX (esame colpocitologico) altro non è che il risultato di una non corretta esecuzione nelle modalità di prelievo (striscia vaginale) del reperto esaminando e quindi di esecuzione dell’indagine. Se , infatti, l’attrice può documentare che già PRIMA il quadro clinico accertato dalla USL XXXXXX ( e di cui è venuta in possesso solo di recente) era quello più sopra descritto, non vi è dubbio che l’analisi svolta dal laboratorio XXXXXXX NON POTEVA NON CONFERMARE LA PRESENZA DEL CARCINOMA IN EVOLUZIONE . Invece è accaduto che , a fronte dell’esito negativo APPARENTE, la Sig.ra XXXXXXXX non ha svolto alcun ulteriore controllo e ciò non ha consentito di diagnosticare PRECOCEMENTE , in una fase PRECLINICA, la patologia neoplastica , permettendone quindi l’EVOLUZIONE VERSO LA FASE INVASIVA.

Da ciò non può che discendere un giudizio di COMPORTAMENTO NEGLIGENTE ED IMPERITO posto in essere dai sanitari dei Servizi di Medicina Sociale della USL XXXXXXXX ed un comportamento IMPERITO per i sanitari del centro clinico XXXXXXXXXX. Parimenti negligente , come detto,fu la condotta dei sanitari del Centro M.S. della USL XXXXX di Catania i quali, a fronte del risultato d’analisi che rivelava l’esistenza di un sospetto carcinoma NON INFORMARONO la paziente limitandosi ( senza nulla specificare) a consigliarle un nuovo esame .

C) Per quanto concerne la condotta professionale della dr.ssa XXXXXXX è da rilevarsi quanto segue :

a distanza di circa un anno dai suddetti accertamenti si sono evidenziate le prime TIPICHE manifestazioni cliniche della malattia neoplastica a livello del collo dell’utero, rappresentate da perdite ematiche dopo i rapporti sessuali. A fronte di tale sintomatologia l’attrice consultò la dr.ssa XXXXXX XXXXX che il XXXXXXXXX prescrisse, come sopra detto, ovuli di Fitostimoline ed effettuò personalmente un esame colpocitologico che (STRANAMENTE, visti i precedenti risultati poi divenuti noti) dette esito negativo.

Ciò dimostra in alternativa logico-scientifica che : 1) o l’esame non è stato eseguito con la dovuta diligenza e perizia ; 2) o i risultati dello stesso non stati peritamente e diligentemente interpretati.

Tuttavia , NONOSTANTE LA PERSISTENZA DELLE PERDITE EMATICHE e dunque dinanzi ad un quadro che avrebbe dovuto comportare ben diversa condotta, la dr.ssa XXXXXXXXX proseguì nel tranquillizzare l’attrice che fu poi nuovamente sottoposta a visita il XXXXXXXX e le venne riscontrato del TESSUTO DI GRANULAZIONE NEL FORNICE VAGINALE DESTRO , SANGUINANTE ( !) ; la terapia consigliata, a fronte di tale macroscopico quadro clinico fu un’elettrocoagulazione ( !) mai eseguita a causa delle perdite ematiche in atto.

Solo il XXXXXXXX a seguito del consulto con il dr. XXXXXXX e con il corretto esperimento dei relativi accertamenti (integrati dalle verifiche della Clinica XXXXXXXXX dell’Università di Catania ove nel frattempo in data XXXXXXXXX fu ricoverata) si manifestò la natura e l’estensione della patologia lungamente trascurata.

Non vi è dubbio che la condotta della dr.ssa XXXXXXXX è suscettiva di diverse censure : imprudenza , negligenza e imperizia nell’esecuzione del prelievo colpocitologico o, comunque, nella lettura degli strisci con OMESSO RISCONTRO DELL ‘ATIPIA CELLULARE in una FASE ORMAI EVOLUTA DELLA MALATTIA - NEGLIGENZA , in specie , allorchè a fronte del persistere delle perdite ematiche il medico curante non ritenne opportuno controllare subito la paziente ed effettuare un approfondimento diagnostico lasciando trascorrere con IMPRUDENZA circa quattro mesi a malattia già conclamata .

Il quadro è dunque estremamente grave e chiaro : la MANCATA DIAGNOSI PRECOCE della malattia in fase preclinica (stadio 0) e la conseguente evoluzione verso la fase invasiva clinica (stadio 1 B) ha reso necessario un intervento chirurgico ampiamente demolitore (isterctomia radicale secondo Wertheim-Meigs) ( con riflessi anche sull’esito estetico, laddove in quella fase sarebbe stata sufficiente la semplice amputazione del collo dell’utero ; tutto ciò ha determinato nell’attrice una condizione di RISCHIO NOTEVOLMENTE MAGGIORE DI RECIDIVA e di METASTASI DELLA NEOPLASIA ( con le implicanze neurologiche ed economiche che ne conseguono).

Il ritardo della dott.ssa XXXXXX (circa quattro mesi) nella diagnosi e terapia specifica della malattia , in fase già invasiva, ne ha determinato ,in rapporto di causalità diretta , una MAGGIORE DIFFUSIONE IN SEDE LOCALE , modificandone sensibilmente la prognosi per quanto riguarda la possibilità di recidiva della neoplasia. Inoltre , il ritardo nella diagnosi e nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, nonostante la completa asportazione del tumore e delle linfoghiandole pelviche , costringerà l’attrice ad effettuare per parecchi anni ripetuti controlli clinici ed accertamenti strumentali periodici , al fine di scoprire tempestivamente eventuali recidive dell’affezione neplastica.

Il danno solidalmente imputabile alle condotte sopradescritte e patito dall ’attrice per l’aspetto morale, biologico, patrimoniale , estetico è valutabile onnicomprensivamente ,atteso il rischio aggravato di permanente pericolo di vita in Lire cinquecentomilioni a fronte della quale domanda si formulano le seguenti CONCLUSIONI e RICHIESTE ISTRUTTORIE :

Voglia il Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis, così decidere :

1) Ritenere e dichiarare la responsabilità colposa delle parti convenute per tutto quanto infradescritto -

2) Ritenere e dichiarare che in rapporto di causalità diretta alla negligenza, imperizia e imprudenza delle parti convenute l’attrice ha subito un danno patrimoniale , estetico, morale , biologico, fisico , ut supra descritto.

3) Condannare solidalmente i convenuti ,all’esito della suddetta pronunzia, al risarcimento del danno nella misura onnicomprensiva di cinquecentomilioni di lire o, in subordine, per altra somma, maggiore o minore , la cui valutazione viene rimessa all’apprezzamento del Giudicante Ill.mo.

4) Voglia altresì condannare i convenuti all’integrale rifusione delle spese, compensi e onorari di giustizia e procuratorii con distrazione in favore dello scrivente per avvenuta anticipazione.

5) Clausola di immediata esecutività ex lege. Mezzi , diritti e facoltà ulteriori illimitatamente riservati .

IN VIA ISTRUTTORIA , quale mezzo al fine, si chiede :

a) Voglia il Tribunale Ill.mo disporre l’acquisizione ed il conseguente sequestro (previa duplicazione e descrizione di quanto ivi filmato - da eseguirsi in forma peritale - ) presso il centro di documentazione clinica della XXXXX Clinica dell’Università di Catania ... dell’originale della cassetta audiovisiva riproducente l’intervento chirurgico eseguito in data XXXXXXXX dalle equipes dei Proff.ri D.ri XXXXX e XXXXXX . Voglia altresì ordinare al dr. XXXXXXXX e alla Usl XXXXX di Catania di depositare in giudizio tutti gli originali degli atti in loro possesso relativi agli esami effettuati sulla Sig.ra XXXXX XXXXX . Identico ordine sia dato alla dr.ssa XXXXXXXXXX . In caso di indugio o negativa sia disposto il sequestro giudiziario dei predetti incarti.

b) Voglia disporre CTU medico-legale al fine di accertare e quantificare natura ,rilevanza ed esiti permanenti (con riflessi anche ai fini dell’invalidita’ )del danno lamentato in domanda dalla attrice ponendo in particolare al Perito i seguenti quesiti :

1) accerti , sulla scorta della documentazione prodotta nonché di quella acquisenda , se la diagnosi e la terapia suggerite (ed in genere la condotta tenuta nell’occorso dalla dr.ssa XXXXXXX furono o no no conformi , per il tipo di prestazione medica dedotta ed in relazione alla tipologia clinica, a perizia, diligenza e prudenza. Accerti, sul punto, se il prelievo dei reperti e la lettura dei dati emergenti dall’indagine (eseguita dalla stessa) avrebbero potuto essere diversi (e in che misura ed in che modo) da quelli palesati nel referto dell’ esame colpocitologico a sua firma alla luce del risultato già conseguito (e non reso noto) dell’analisi eseguita presso la USL XXXX di Catania.

2) Accerti , sempre sulla scorta dei medesimi atti, se l’accertamento analitico eseguito dal centro del Dr. XXXX XXXXX fu correttamente operato (alla luce dei dati clinici poi emersi) ed in particolare se con un corretto prelievo o, in subordine, con una corretta lettura dei dati emergenti, l’esito diagnosticato poteva o no essere diverso ( e in che termini) da quello palesato nel responso finale.

3) Accerti se il ritardo (nella diagnosi e nell’intervento) sulla neplasia lamentata dall’attrice ha cagionato alla stessa (sotto il profilo estetico ,biologico, patrimoniale morale ) un danno maggiore ( e in che misura) di quello che, ove l’affezione fosse stata tempestivamente e correttamente diagnosticata e curata , sarebbe stato compatibile con la natura della stessa ( e in che misura) .

4) Accerti quali esiti, transitori e-o permanenti ,fisici e-o psicologici sussistano in atto ( e con quale prognosi) in capo alla Sig.ra XXXXXXXX (tenuto conto in particolare della sua pregressa fertilità, della sua giovane età, del rapporto coniugale in essere con il Sig. XXXXXXXXX XXXX) e siano riconducibili ( e in che misura) a quanto lamentato odiernamente dall’attrice.

5) Accerti la durata del periodo di tempo (in sede prognostica) al termine del quale si possa reputare scientificamente escluso (sulla scorta dell’ attuale stato di conoscenze mediche) il pericolo di recidiva specifica della neoplasia denunziata (in relazione alle sue descritte caratteristiche, così come riscontrate in sede di intervento chirurgico del XXXXXX ). Accerti, ancora sul punto, che tipo di controlli (con quali spese e con quale frequenza) devono essere eseguiti dall’attrice al fine di prevenire un’eventuale recidiva neoplastica. Accerti in ogni caso, ponendo a confronto il quadro clinico descritto con quello che in diversa ipotesi si sarebbe prospettato ove la neoplasia fosse stata tempestivamente diagnosticata e curata ( natura , contenuto e prognosi del danno subìto dall’attrice) . Accerti, inoltre, sempre sul punto, se il tipo di intervento chirurgico effettuato il XXXXXXXX era l’unico possibile (con le modalità così come poste in essere) a fronte dei dati clinici emergenti dalle analisi preoperatorie effettuate. Accerti ANCHE se la natura della neoplasia riscontrata è diffusa tra le affezioni soggette a controllo clinico da parte della figura professionale del medico ginecologo ed ostetrico e se il tempo inutilmente decorso (dal momento della rivelazione dei primi sintomi sino all’intervento chirurgico) ha agevolato la diffusione e l’invasività dell’affezione lamentata (con quali rischi ove esistenti). Accerti, infine, se la sintomatologia costantemente denunziata dall’attrice in fase preoperatoria sia compatibile o meno con l’insorgenza di una affezione neoplastica del tipo poi effettivamente rinvenuta.

6) Accerti (con descrizione) se l’esito cicatriziale dell’attrice, conseguente al tipo di intervento chirurgico cui è stata sottoposta il XXXXXXX è destinato a durare nel tempo ( fino a quando).

Voglia ammettere inoltre , oltre all’acquisizione dei documenti offerti in comunicazione ,la seguente prova testimoniale sul capitolato ivi descritto :

A) Dr. XXXXXXX per dire :

vero o no che nell’aprile del XXXXXX la Sig.ra XXXXXXX si rivolse a lui lamentando dolori e perdite ematiche e manifestando quanto le era stato riferito ( in sede diagnostica e terapeutica) dal proprio medico curante XXXXXXX -

Vero o no che in esito a quanto narrato dall’attrice fu disposto il ricovero della stessa per accertamenti ed in particolare dove, quando , quali accertamenti furono eseguiti e con quali esiti.

B) Proff.ri Dott.ri XXXX e XXXXXX per dire :

Vero o no che il XXXXXX la Sig.ra XXXXXX fu sottoposta ad intervento chirurgico -

Vero o no che detto intervento si risolse in una isterctomia totale secondo Wertheim - Meigs -

Vero o no che in sede di intervento si riscontrò una diffusione di cellule maligne e metastasi particolarmente estesa -

Vero o no se in sede diagnostica fu escluso qualsiasi altro tipo di approccio chirurgico (meno esteso per radicalità , durata e tecnica medica) -

C) Dr. XXXXXX per dire :

Vero o no che il dr..... è il medico curante della XXXXXX -

Vero o no che la Sig.ra XXXXXX ha eseguito ed esegue dal XXXXXXX del XXXXXX ( dove e con quale periodicità) accertamenti clinici e strumentali volti a verificare l’insorgenza di una eventuale recidiva della neoplasia sofferta -

Vero o no che la Sig.ra XXXXXXX, dopo l’intervento di isterectomia radicale subito in data XXXXXXX ha lamentato e lamenta disturbi della personalità e neurovegetativi trattati con terapia farmacologica -

Vero o no che durante tali terapie la Sig.ra XXXXXX ha più volte manifestato ansia incontrollabile per la propria vita , insonnia, perdita di interesse sessuale verso il proprio marito

Vero o no che tali disturbi psicologici non erano mai stati denunziati e riscontrati prima del XXXXXXXX durante le ordinarie visite di controllo.

D) TESTE XXXXXXX

Vero o no che i Sigg.ri coniugi XXXXX e XXXXXX rivelarono che l’USL XXXXX di Catania non aveva mai voluto consegnare il referto delle analisi effettuate il XXXXXX

Vero o no che i suddetti coniugi rivelarono che non venne mai loro comunicato l’esito delle suddette analisi -

Vero o no che solo in data ..... fu possibile venire in possesso del referto delle analisi effettuate dalla Sig.ra XXXXXXX in data XXXXX presso l’USL XXXX di Ct -

FINE


APPENDICE  
( Codice di deontologia professionale dei medici)

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI IL 24-25 GIUGNO 1995

GIURAMENTO

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impiego che assumo, giuro:

- di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;

- di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni mio atto professionale;

- di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;

- di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;

- di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;

- di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;

- di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione;

- di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;

- di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;

- di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente;

- di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;

- di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;

- di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico.

TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Definizione - La deontologia medica è l'insieme dei principi e delle regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, di seguito indicati con il termine di medico, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, devono osservare nell'esercizio della professione, quali che siano l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.

2. Obbligatorietà - L'osservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di deontologia medica e ogni azione od omissione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

TITOLO II COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO

CAPO I INDIPENDENZA E DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE

3. Compiti del medico - Compito del medico è la difesa e il rispetto della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.. La salute è intesa nell'accezione biologica più ampia del termine come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona

4. Libertà e indipendenza della professione - L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale, che costituiscono irrinunciabile diritto del medico nel rispetto dei diritti dell'individuo.

5. Fini dell'attività professionale - Nell'esercizio della professione il medico deve ispirarsi alle conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale da qualunque parte essa provenga.

6. Limiti dell'attività professionale - In nessun caso il medico deve abusare della sua condizione professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale e personale.

CAPO II PRESTAZIONI D'URGENZA

7. Dovere del medico - Il medico non può rifiutarsi di intervenire e deve, indipendentemente dalla sua abituale attività specialistica, in qualunque luogo o circostanza, prestare soccorso e cure d'urgenza a chi ne abbisogni e comunque tempestivamente attivarsi per ogni più specifica e adeguata assistenza.

8. Calamità - Il medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione dell'autorità competente.

CAPO III OBBLIGHI PROPRI DEL MEDICO

9. Segreto professionale - Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. La rivelazione fatte a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocumento, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico. La rivelazione del segreto è consentita:

a) se imposta dalla legge (referti, denuncie, certificazioni obbligatorie);

b) se richiesta o autorizzata dall'interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull'opportunità della rivelazione stessa.

Salvo che per i casi previsti dal punto a) e all'ultimo comma del presente articolo, resta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o vita di terzi. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.

10. Documentazione - Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazienti anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perchè si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singoli pazienti il medico deve assicurare la non identificabilità degli stessi. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Nei casi particolari, in cui è richiesta la redazione di bollettini medici, il medico deve comportarsi con prudenza e discrezione.

11. Cartelle cliniche e documentazione - Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia atto o documento relativo a singoli pazienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitarie, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche elettroniche di dati sanitari, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del paziente.

CAPO IV ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

12. Prescrizione e trattamento terapeutico - Al medico è riconosciuta piena autonomia nella scelta, nell'applicazione e nella programmazione dell'iter dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime di ricovero, fermi restando i principi della responsabilità professionale. Ogni prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e all'osservanza del rapporto rischio - beneficio. Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza. Il ricorso a terapie nuove è riservato all'ambito della sperimentazione clinica e soggetto alla relativa disciplina. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze. Il ricorso a trattamenti "placebo" è consentito solo se ispirato a criteri di beneficialità per il paziente.

13. Accanimento diagnostico-terapeutico - Il medico deve astenersi dal cosiddetto accanimento diagnostico-terapeutico, consistente nell'ostinazione in trattamenti, da cui non si possono fondatamente attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento della qualità della vita.

14. Trattamenti che incidono sulla resistenza fisica e psichica - I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza fisica o psichica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, al fine di procurare un concreto beneficio clinico al paziente o di alleviarne le sofferenze.

15. Forniture medicinali - Il medico non può fornire medicinali necessari alla cura, se non a titolo gratuito.

CAPO V OBBLIGHI PROFESSIONALI

16. Aggiornamento e formazione professionale permanente - Il medico ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente onde garantire il continuo adeguamento scientifico delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico e scientifico.

TITOLO III RAPPORTI CON IL PAZIENTE

CAPO I REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

17. Rispetto dei diritti del paziente - Il medico nel rapporto con il paziente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

18. Competenza professionale - Il medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio e a un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle necessarie indagini. Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e, per quanto possibile, verificarne la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve proporre al paziente l'intervento di adeguate specifiche competenze.

19. Obiezione di coscienza - Rifiuto opera professionale - Qualora venga richiesto di interventi sanitari che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, il medico può rifiutare la propria opera, a meno che questo atteggiamento non sia di grave e immediato nocumento al paziente.

20. Continuità delle cure - Il medico ha il dovere di assicurare il paziente la continuità delle cure. In caso di indisponibilità o di impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il paziente. Qualora sia necessaria la collaborazione di altri medici o di altre figure professionali sanitarie riconosciute per legge, questi devono essere di sua fiducia. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

21. Documentazione clinica - Il medico, ogni qualvolta lo richieda il caso particolare ha il dovere, nell'interesse esclusivo del paziente, di mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione del paziente stesso, dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essi indicati.

22. Certificazioni - Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute, salvo quanto previsto dal IV comma dell'art. 29. Il medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare dati clinici di competenza tecnica che abbia direttamente constatato

. 23. Denunce obbligatorie - Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alle più attente e scientificamente corrette registrazioni dei dati e formulazione dei giudizi, nonchè alla chiara esplicitazione dei propri dati identificativi.

CAPO II DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL PAZIENTE

24. Libera scelta del medico e del luogo di cura - La libera scelta del medico costituisce principio fondamentale del rapporto medico paziente; il medico deve rispettarla. È pertanto vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del paziente alla libera scelta.

25. Sfiducia del paziente - Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte del paziente o dei legali rappresentanti di minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purchè ne dia tempestivo avviso; deve comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, al quale fornirà le informazioni utili e copia della documentazione alla prosecuzione delle cure.

26. Soccorso d'urgenza - Il medico che presti soccorso d'urgenza a un paziente curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.

27. Consigli medici - Il medico può consigliare ma non pretendere che il paziente si serva di determinati presidi, istituti, o luoghi di cura.

CAPO III DOVERI DEL MEDICO VERSO I BAMBINI, GLI ANZIANI, E I PORTATORI DI HANDICAP

28. Assistenza - Nell'esercizio della professione, il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il portatore di handicap, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti o violenze, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia nei casi specificatamente previsti dalla legge. Deve in particolare adoperarsi, perchè il minore possa fruire di quanto necessario per un armonico sviluppo psichico-fisico e affinchè allo stesso, all'anziano e al portatore di handicap siano garantite qualità e dignità di vita. In caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, il medico deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

CAPO IV INFORMAZIONE E CONSENSO DEL PAZIENTE

29. Informazione al paziente - Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico, possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire ed accettare, evitando superflue precisazione di dati inerenti agli aspetti scientifici. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza. La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale. Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero o ambulatoriali, stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione dei pazienti in accordo e collaborazione con il medico curante.

30. Informazioni ai congiunti - L'informazione ai congiunti è ammessa solo se il paziente la consente e fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi.

31. Consenso informato - Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato. Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'art. 289. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 33.

32. Consenso del legale rappresentante - Allorché il paziente è un minore o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione a trattamenti necessari e indifferibili a favore dei minori o incapaci da parte del rappresentante legale, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.

33. Trattamento sanitario obbligatorio - L'opposizione del paziente o del rappresentante legale non ha effetto nei casi per i quali sia previsto dalla legge trattamento sanitario obbligatorio. Al medico non è, peraltro, consentito di porre direttamente in essere, anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio, trattamenti fisicamente coattivi.

34. Necessità e urgenza - Allorché sussistano condizioni di necessità e urgenza e in casi implicanti pericolo per la vita di un paziente, che non possa esprimere al momento una volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.

CAPO V ASSISTENZA AI MORENTI

35. Eutanasia - Divieto - Il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti diretti a menomarne la integrità psichica e fisica e ad abbreviarne la vita o a provocarne la morte.

36. Accertamento della morte - In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, il medico può limitare la sua opera, se tale è la specifica volontà del paziente, all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la qualità della vita. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ragionevolmente utile. In caso di morte cerebrale il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. È ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre la morte accertata secondo le modalità di legge, solo al fine di mantenere in attività organi destinati a trapianto e per il tempo strettamente necessario.


QUESTIONI PENALI

  (Scegli Cliccando)
Processo DELL'UTRI (eccezioni della difesa sulla contestazione) -05-11-1997
Processo PEGASO ( requisitoria P.G.)
Processo ORSA MAGGIORE (dichiarazioni accusatorie di Giovanni Brusca)
Processo ORSA MAGGIORE  - SENTENZA DI PRIMO GRADO -
( la motivazione per esteso depositata il 23-04-1997)
         



Processo DELL'UTRI (contro Dell'Utri Marcello + 1)
Osservatorio - DELL'UTRI E L'ACCUSA -Questioni Preliminari -

Rif. : Tribunale di Palermo II sez. Pen.
Oggetto : Eccezione difensiva di nullità in ordine alla contestazione per associazione mafiosa.
Tematiche : Ontologia del carico d'accusa - Caratteristiche necessarie - Determinatezza del fatto - Diritto della difesa - Nullità -

Verbale (estratto) udienza  del 05-11-1997
(161,321 bytes)

Processo PEGASO (contro Garozzo Giuseppe + 56)

Rif.: Corte di Assise di Appello CT III Sez. - Proc. 27/96
Requisitoria del Procuratore Generale Dott. Gaetano Siscaro
Oggetto: Associazione mafiosa - Omicidi - Estorsioni - Stupefacenti
Tematiche: Caratteri associazione - Requisiti concorso nel reato - Mandato ed esecuzione - Prova in genere e dichiarazioni di collaboranti in particolare.

Parte 1: Verbale udienza del 09/12/96   (194.966 bytes)

Parte 2: Verbale udienza del 10/12/96   (119.578 bytes)

Parte 3: Verbale udienza del 11/12/96   (220.504 bytes)


Processo ORSA MAGGIORE
(contro Santapaola B. , Mazzei S. e altri)


Rif. : Corte di Assise Ct 1 sez.- Proc. n. 38-94
Deposizione di GIOVANNI BRUSCA
Oggetto : Cosa Nostra - Rapporti tra C.S. di Palermo e C.S. di Catania

* Verbale udienza del 03-04-1997   (131.073 bytes)


Processo ORSA MAGGIORE
( contro Santapaola B.,Mazzei S. e altri) - Rif.: Corte di Assise Ct 1 sez. - Proc. 26-94
SENTENZA IN VERSIONE INTEGRALE
(Motivazione e dispositivo)
RESA IL 16-10-1996
DEPOSITATA IL 23-04-1997


Oggetto : Famiglia Catanese di Cosa Nostra
Associazione mafiosa - Prova dibattimentale-
Reati connessi
-

Indice Sentenza
(scegli cliccando sulla voce che interessa)

Parte I
Elenco alfabetico imputati - Addebiti - Conclusioni delle Parti
(260.096 bytes)
Parte  II
Indice analitico argomenti trattati
(32.768 bytes)
Parte III
Genesi del processo
Dichiarazioni dei collaboranti e criteri di valutazione della prova

(494.080 bytes)
Parte IV
La Famiglia Catanese di Cosa Nostra e il traffico degli stupefacenti
(95.744 bytes)
Parte V
Singoli imputati ( da Aiello V. a Fiorito S.)
(281.088 bytes)
Parte VI
Singoli imputati ( da Florio A. a Santapaola F.)
(333.824 bytes)
Parte VII
Singoli imputati ( da Santapaola F. a Strano M.)
(179.200 bytes)
Parte VIII
Singoli imputati ( da Suraniti R. fino alla conclusione)
(164.864 bytes)


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