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Massimario del Foro Civile
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MASSIMARIO CIVILE
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AVVOCATO - Previdenza forense- Ignoranza dell'obbligo di iscrizione alla
Cassa- Non giustifica la mancata iscrizione -
L'ignoranza del procuratore del suo obbligo di iscrizione alla Cassa di
previdenza forense, con il superamento dei livelli minimi di redditi e di
volume d'affari determinato dal Comitato dei delegati, non è giustificato,
tenuto conto che l'obbligo di iscrizione è imposto dalla legge e che
le delibere degli organi della Cassa hanno ampia divulgazione.
Sent. Pret. Lav. Ct dr. B. Corrao 24-04-1996 Cannizzo-Cassa Nazionale
Prev.Avvocati
BANCA -Responsabilità della - Obbligo di vigilanza - Pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato -
Ove l'assegno non trasferibile venga presentato ad istituto diverso da quello emittente spetta proprio all'Istituto dove il titolo viene presentato controllare l'identità tra presentatore e ordinatario dell'assegno posto che, evidentemente , detto controllo è precluso all'Istituto emittente .
Sent. Trib. Ct sez. IV 01-04-1993 Corona- Cassa
Rurale Montodine -
COMPETENZA - patto di non concorrenza tra Agente e Committente - Tribunale ordinario e giudice del lavoro - questione preliminare -
Appare preliminarmente necessario decidere in ordine alla competenza di questo giudice posto che oggetto della controversia è la mancata osservanza, anche in epoca successiva alla risoluzione del rapporto , di un patto di non concorrenza stipulato contestualmente alla conclusione del contratto di agenzia ( e funzionale a questo) intercorso con agente persona fisica .
Ord. Trib. Ct sez. IV G.I. dr. Ferreri 10-07-1996 - RM spa c.o Di Martino -
Fattispecie in cui la soc. mandante , dopo la cessazione del rapporto di agenzia, proponeva domanda risarcitoria avverso l'agente per violazione del patto di non concorrenza previsto tra le parti anche per un periodo successivo alla cessazione del mandato.
CONCORRENZA SLEALE - repressione della - inibizione - sviamento clientela - pubblicazione provvedimento -
La repressione di una tale condotta , ai sensi dellart. 2598 n. 3 cod. civ. non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt.41 e 35 Cost. in quanto la tutela costituzionale dei principi di liberta delliniziativa economica e del diritto al lavoro è subordinata , nel nostro ordinamento al rispetto dei principi , parimenti rilevanti , della utilita sociale di ogni iniziativa e di una corretta economia di mercato, a cui corrisponde lesigenza che la concorrenza tra gli imprenditori si svolga in modo leale.
OMISSIS - PQM 1) ordina alla soc. Elifarm srl limmediata cessazione degli atti di concorrenza sleale nei confronti della Difarma srl , descritti nella parte motiva e ne inibisce la reiterazione ; 2) autorizza la ricorrente a procedere nei confronti della Elifarm srl al sequestro conservativo da eseguirsi sui beni mobili , immobili e crediti della stessa , anche presso terzi e fino alla concorrenza di seicentomilioni di lire ; 3) ordina la pubblicazione della presente ordinanza per estratto sui quotidiani " La Sicilia " e " Il Sole 24 Ore " ; 4) assegna alla ricorrente il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione del giudizio di merito .
Ord. 27-02-1995 Trib. Ct sez. IV G.D. A. Giorlando - Difarma srl c.o Elifarm srl -
Fattispecie in cui la Ricorrente lamentava che la Resistente , fondata dal suo ex amministratore , utilizzava la rete di vendita della societa cui era appartenuto utilizzando tutti i rapporti imprenditoriali sorti al tempo del suo mandato.
CONDOMINIO - edifici - parti comuni - diritti condomino -
In tema di condominio di edifici ciascun condomino può servirsi delle parti comuni a condizione che a) non ne alteri la naturale destinazione ; b) non pregiudichi la stabilità , la sicurezza ed il decoro architettonico del fabbricato ; c) che non arrechi danno alla singola proprietà esclusiva ; d) che , infine, non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto .
Sent. Trib. Ct 3 sez. 09-01-1997 Alecci e altri
c.o Culicchia e altri
CONDOMINIO - delibera assembleare - revocabilità - analogia
con
società di capitali -
Evidentemente si tratta di una delibera revocabile, secondo il principio generale in base al quale le decisioni dellassemblea sono atti sempre modificabili da successive statuizioni dello stessi organo adottate con le stesse formalità , senza che la manifestazione di volontà precedente possa vincolare i singoli o avere alcun rilievo . Tale regola può trarsi dallart. 2377 c.c. che detta espressamente tale disciplina in tema di società di capitali. Essa , infatti, rappresenta espressione del principio generale applicabile per analogia anche al settore condominiale.
Sent. Trib. 3 Ct 25-01-1996 Cordai - Condominio
Corso San Vito 149 A trav. VIII
DECRETO INGIUNTIVO - Opposizione - Ente Pubblico - Omessa trasmissione
della delibera di conferimento di incarico legale al controllo preventivo
di legittimità - Inammissibilità dell'opposizione -
Onere di allegazione - Condizioni -
Va poi affrontata la tematica concernente l'assenza dell'atto di integrativa
di efficacia da parte della C.P.C. sulla delibera della Giunta Municipale
(di conferimento di incarico al legale per incoare procedimento di opposizione
a dcreto ingiuntivo) , non inviata alla luce degli atti in nostro possesso
a questo giudice di controllo. In ordine al diritto processuale di opporsi
alla pretesa monitoria da parte del Sindaco questo Collegio fa presente che
trattasi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
e preliminare ad ogni altra concernente anche il merito. Per pacifico ed
uniforme orientamento giurisprudenziale, infatti, la lacuna sopra menzionata
ha come conseguenza di imporre al Collegio una statuizione di tipo processuale
che rende l'opposizione inammissibile (cfr. Cass. Civ. n. 10088-94) .
L'art. 45 comma V della legge 142-90 , in vigore al momento della delibera,
esclude il controllo preventivo di legittimità solo per le delibere
di giunta che siano meramente esecutive di altre. La norma dello Stato è
stata recepita dall'art. 15 comma IV della Legge Regionale n. 44 del 3-12-1991
; di talchè ne dobbiamo ritenere l'efficacia durante il periodo in
cui il legislatore regionale non aveva provveduto all'adeguamento. E poichè
tutte le delibere possono essere sottoposte al controllo oltre che per
incompetenza anche per contrasto con gli atti fondamentali del Consiglio
(eccesso di potere) dobbiamo desumere la necessità del controllo da
parte del competente organo. Esiste infatti una ineludibile necessità
per l'integrazione dell'efficacia dell'atto che è quella di accertare
l'esistenza di copertura finanziaria idonea a permettere di provvedere
successivamente, questa volta con delibera meramente esecutiva, alla liquidazione
delle spettanze dovute al professionista incaricato : siamo dinanzi ad un
atto istituzionale della C.P.C. teso a verificare la capienza dell'apposito
capitolo di bilancio onde verificare l'inesistenza di qualsivoglia contrasto
con le previsioni del bilancio preventivo del Consiglio per opera dell'atto
della Giunta ; e cioè la necessità di una verifica e di un
controllo che consentono di accertare quella legittimità tendente
ad emendare eventualmente il contrasto con un atto fondamentale del Consiglio
( bilancio preventivo) per opera di un atto giuntale che sarebbe viziato
per eccesso di potere .Tanto premesso va dichiarata inammissibile l'opposizione
in conseguenza della mancanza della predetta ratifica che non risulta in
atti.
Sent. Trib. Ct sez. III 14-11-1996 n. 3386-94 Comune di Mascali -
Corsaro
DIVORZIO - assegno - valutazione presupposti-competenza del Collegio -
La valutazione degli elementi di fatto relativi ai preesupposti dell'assegno divorzile spetta al Collegio
Trib. Ct 1 sez. Sambataro-Bacci G.I. Sammartino
- Ord. 08-11-1996 -
DIVORZIO - assegno - contenuti e finalità -
Dalla nuova formulazione dellart. 5 comma 6 della legge div., per come integrata e modificata dalla legge 6-3-1987 n. 74 , si deduce che il legislatore , volendo superare la strutura composita dellassegno di mantenimento affermatasi (non senza contrasti) sulla scorta del testo originario della legge del 1970 e volendo privilegiare la funzione assistenziale rispetto a quella risarcitoria e compensativa , ha fissato come presupposto fondamentale per lattribuzione dellassegno il fatto che uno dei coniugi sia privo di mezzi adeguati al proprio mantenimento o che , comunque , non possa procurarseli per ragioni oggettive...
Sent. Trib. Ct sez. 1 26-06-1992 Guglielmino-Rapisarda
DOMANDA RICONVENZIONALE - eccezione di inammissibilità -
accettazione del contraddittorio - inammissibilità -
Avendo lattore eccepito linammissibilità della domanda riconvenzionale solo in sede di comparsa conclusionale e avendo comunque accettato il contraddittorio in merito (deducendo lassenza di prova) , non può dichiararsi dufficio linammisibilità della domanda medesima , ai sensi dellart. 36 c.p.c.
Sent. Trib. Ct 1 sez. 17-10-1995
Agosta-Giuffrida
FALLIMENTO - cessazione attivita imprenditore
- termine annuale art. 10 l.f. -
prova -
OMISSIS - Ritenuto che dalle informazioni acquisite in sede di istruzione prefallimentare e risultato che lattivita del debitore è cessata in data 31-03-1995 e non vi è alcun elemento in atti per ritenere che labbia proseguita ; visto lart. 10 l.f. PQM rigetta il ricorso .
Decreto Trib. Ct sez. IV 04-07-1996 Di Pietro
Felice
FALSO - Querela di - incidentale -Rito del lavoro - Competenza esclusiva
tribunale ordinario - Tribunale in sede di appello - esclusione -
Omissis- Ritenuto che , essendo questo Tribunale competente a decidere in sede di appello delle controversie di cui all'art. 409 cpc , tra le quali non rientrano quelle relative alla querela di falso affidate, ai sensi dell'art. 9 comma 2 cpc alla competenza funzionale del giudice ordinario, va dichiarata l'incompetenza di questa Sezione Lavoro a decidere sulla predetta querela di falso ; che non è ipotizzabile , essendo questa Sezione giudice d'Appello , una competenza della stessa sulla querela di falso, sia pure incidentale , che rientra nella competenza del Tribunale quale giudice di primo grado ; che va pertanto ordinato, in analogia al disposto dell'art. 355 cpc , che regola l'ipotesi in cui la querela di falso sia proposta in Corte di Appello , la riassunzione della causa (di falso) dinanzi al tribunale ordinario...
Trib. Lav. Ct Ord. 25-02-1997 Aico srl - Inps -
Fattispecie in cui la querela di falso è
stata proposta in via incidentale per la prima volta dinanzi al Tribunale
del Lavoro quale giudice di appello rispetto al Pretore .
IMMISSIONI SONORE - diritto alla salute - provvedimento
durgenza -
ammissibilità - contenuti e condizioni -
Le immissioni sonore , eccedenti la normale tollerabilità , implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria menomazione patologica , una lesione del diritto alla salute inteso nel senso di diritto allequilibrio ed al benessere psico-fisico
Ord. Pret. Ct dr. S. Trovato 18-04-1996 -
Ferlito-Seminara -
INTERESSI MORATORI - esclusione convenzionale - messa in mora - debenza -
Su tali somme.... , che costituiscono debito di valuta, sono dovuti gli interessi moratori a partire dalla data di messa in mora .La clausola convenzionale che escludeva il diritto ad interessi presupponeva , infatti, la spontanea restituzione delle somme come conseguenza della risoluzione convenzionale (del contratto) e non può essere interpretata nel senso che escluda il diritto del creditore agli interessi dovuti per il mancato godimento della somma , come conseguenza del giudizio.
Sent. Trib. Ct 1 sez. 17-10-1995
Agosta-Giuffrida
INVALIDITÀ - riconoscimento della - Collocamento obbligatorio - Difetto legittimazione passiva del Ministero dell'Interno nel giudizio pretorile -
Va affermato il difetto di legittimazione del Ministero dell'Interno resistente atteso che , ferma restando la competenza del Ministero dell'Interno nelle cause volte a conseguire i benefici previsti dalla legge in favore dei mutilati e invalidi civili, la materia del collocamento obbligatorio rientra, invece , nelle attribuzioni proprie del Ministero del Lavoro , cui fa capo la gestione del collocamento. Nella Regione Siciliana , nondimeno, tali funzioni, in virtù delle competenze che gode l'ente territoriale , vengono svolte dal competente Assessoriato che , pertanto, va dichiarato legittimato a resistere al presente giudizio .
Sent. Pret. Ct G. Meliadò 16-12-1996 - Trovato
c.o Ministero dell'Interno e Reg. Sic. -
LAVORO -Rito del - competenza esclusiva pretore - rapporto subordinato -
Il rapporto fra la Ricorrente e lIstituto era di tipo subordinato e perciò ricadeva in pieno nella competenza per materia del Pretore del lavoro.
Sent. Pret. Ct dr. E. Vitale 10-11-1993
Presente-Istituto Sacro Cuore
LAVORO - genericità ricorso - contenuti domanda -
Leccezione di eccessiva genericità del ricorso è anchessa da rigettare. Infatti nel ricorso introduttivo sono sufficientemente delineati i contenuti delle domande di parte e i criteri di determinazione delle stesse -
Sent. Pret. Ct dr. E. Vitale 10-11-1993 Presente
- Istituto Sacro Cuore
LAVORO - inquadramento dellazienda ai fini contributivi da parte dellINPS - irresponsabilità datore di lavoro -
Risulta del tutto insussistente la presunta responsabilità della società resistente di un arbitrario ed unilaterale mutamento dellinquadramento assicurativo e previdenziale del ricorrente .
Sent. Pret. Ct dr . A. Balsamo 23-11-1994 - Conogenova - Siciliana Zootecnica -
Fattispecie in cui il Ricorrente lamentava un
inquadramento assicurativo per il settore industriale , con maggiori ritenute
, imposto dallINPS nonostante che le mansioni svolte presso la Resistente
(datore di lavoro) erano strettamente connesse ad attività
agricola.
PROFESSIONI - Ingegnere - Onorari - Costruzioni popolari e convenzionate
-
Riduzione -
In sede di liquidazione degli onorari spettanti all'ingegnere collaudatore
le opere in cemento armato deve computarsi la detrazione (pari al 25%) prescritta
dai decreti ministeriali 18-06-1949 e 18-09-1967 , nonchè dalla legge
n. 340-1976 trattandosi di costruzioni di case di tipo popolare fruenti del
contributo erariale .
Sent. Corte App. Ct 11-12-1996 Cooperativa Edilizia Zagarolo r.l. - Arena
F.
SEQUESTRO CONSERVATIVO - inabilitazione per prodigalità -
inammissibilità -
L'azione di inabilitazione incide sulla capacità giuridica del soggetto . Poichè non deriva alcun diritto di credito nei confronti della coniuge ricorrente per prodigalità del marito, laddove il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 671 cpc, è diretto a garantire la posizione del creditore che abbia ragione di temere un pregiudizio per la garanzia del proprio credito attuale , PTM rigetta l'istanza .
Trib. Ct 1 sez. 10-01-1997 G.I. G. Sammartino - Di Gloria-Spina -
Fattispecie in tema di ricorso per seq. conservativo
richiesto dalla moglie avverso il marito nelle more del giudizio di
inabilitazione per prodigalità -
SEQUESTRO CONSERVATIVO - fumus boni iuris - accertamento sommario
-
OMISSIS....non e la sede cautelare quella demandata allaccertamento puntuale e approfondito dei fatti richiedendosi in questambito (cautelare) un accertamento sommario che dia contezza della mera probabilita della fondatezza della domanda...
Ord. Trib. Ct IV sez. 05-01-1995 - Pulvirenti-Difarma
srl
SEQUESTRO GIUDIZIALE - Procedimento cautelare - Nullità
del ricorso per mancanza di specificazione della domanda di merito.
[...] la individuazione della domanda di merito, come è ormai pacifico, è essenziale già nell'ambito del ricorso cautelare ante causam in considerazione della funzione strumentale della misura cautelare e posto che da essa dipende anche l'individuazione del giudice competente per la misura cautelare, a mente dell'art. 669 ter c.p.c., la verifica del fumus boni iuris, nonché la possibilità di idoneo controllo dell'effettivo e tempestivo inizio del giudizio di merito ciò che direttamente incide, ex art. 669 novies c.p.c. sull'efficacia della misura concessa. Va pertanto rilevata la nullità del ricorso in base alla previsione generale di cui all'art. 156, 2° co. C.p.c. posto che la carenza in questione non consente in radice all'atto introduttivo del giudizio cautelare di raggiungere il suo scopo. Non va invece applicato l'art. 164 co. 5 c.p.c. che è previsione peculiare del giudizio di cognizione.
Ord. 30-01-97 Trib. CT sez IV g.i. dr. Ferreri - Fucile - Grasso
SEPARAZIONE CONIUGI - mantenimento - provvedimenti urgenti - brevità del matrimonio -
La breve durata del matrimonio esclude che la moglie abbia maturato un'aspettativa ad usufruire di uno status socio-economico assimilabile a quello del coniuge .
Trib. Ct 1 sez. G.I. Vagliasindi 13-06-96 Panebianco
c.o Marchese -
SEPARAZIONE CONIUGI - mantenimento - provvedimenti urgenti - presupposti
-
Nessuna statuizione urgente è da adottare nella fattispecie sia per mancanza di prole sia perchè la ricorrente, per la giovane età, per le pregresse esperienze lavorative nonchè in considerazione del titolo di studio, si trova in condizioni obiettive tali da potersi proficuamente inserire nel mondo del lavoro.
Ord. Trib. Ct 1 sez. G.I. C. Castro 13-10-1995 -
Pavone c.o Sangrigoli -
SEPARAZIONE - impresa familiare tra coniugi - competenza -
La domanda di scioglimento dellimpresa familiare va proposta in altra sede .
Sent. Trib. Ct 1 sez.09-10-1992 Bacci - Sambataro
Fattispecie in cui il Tribunale , adìto per
la separazione , era stato richiesto di pronunziarsi anche sullimpresa
familiare intercorsa tra i coniugi durante il matrimonio .
SEPARAZIONE - assegno mantenimento - adeguamento - applicazione analogica
con art. 5 comma 7 legge 898 del 1970 - decorrenza -
Tale assegno dovrà essere automaticamente adeguato ogni anno in misura proporzionale allaumento del costo della vita con riferimento agli indici di svalutazione monetaria di cui allart. 150 disp. Att. C.p.c. in applicazione analogica delart. 5 comma 7 legge 898 del 1970 nel suo nuovo testo modificato e integrato dalla legge n. 74 del 1987 , mentre la decorrenza del medesimo va fissata dalla pubblicazione della sentenza , avendo il Collegio tenuto conto dellattuale situazione di fatto nella determinazione dellammontare dellassegno , ferma restando , per il periodo precedente , la misura dello stesso stabilita in via provvisoria dal Presidente del Tribunale .
Sent. Trib. Ct 1 sez. 09-10-1992 Bacci -
Sambataro
SEPARAZIONE - provvedimenti urgenti - casa coniugale - assegnazione
-
Lassegnazione della casa familiare in caso di divorzio e, a fortiori, in caso di separazione per applicazione analogica, secondo la nuova disciplina di cui allart. 6 comma 6 della legge n. 74 del 1987 non è più configurabile soltanto come strumento di protezione della prole , ma come mezzo atto a garantire anche il conseguimento di altre finalità , quali quelle dellequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi...
Ord. Trib. Ct 1 sez. 26-02-1995 Greco -
Catania
TESTIMONIANZA - terzi interessati di mero fatto - figli - procedimento
divorzile -
Allorchè l'interesse (all'esito della causa) dei testi appaia di mero fatto , diverso da quello previsto ex art. 246 cpc, è ammissibile la testimonianza e pertanto ne va disposta l'escussione.
Ord. Trib. Ct 1 sez. G.I. Lima 30-01-1997 - Di Mauro-Trovato
Fattispecie in cui era stata eccepita
l'inammissibilità della testimonianza dei figli poichè interessati
alla decisione sull'assegno divorzile invocato dalla madre affidataria
.
URGENZA - Provvedimento di - Art. 700 c.p.c. - Inibitoria - Presupposti
(fumus boni iuris e periculum in mora ) - Scopi ed
elementi costitutivi -
(Omissis) - La misura di cui all'art. 700 c.p.c. richiede non soltanto
che venga riscontrato il fumus boni iuris della pretesa avanzata dal ricorrente
ma che l'intervento cautelare si giustifichi in considerazione dell'imminente
lesione (adeguatamente dedotta e provata) che il comportamento lamentato
e' in grado di arrecare, ove non impedito, nelle more del giudizio di merito
: la misura cautelare, cioè, non costituisce lo strumento per un mero
accertamento sommario del diritto del ricorrente, ma sulla base di detto
riscontro sommario , deve ( e sotto quresto profilo senza che l'accertamento
possa essere meramente sommario, generico e ipotetico) atteggiarsi a strumento
indispensabile per la salvaguardia del diritto nelle more del giudizio di
merito.
Ord. 18-07-1997 Trib. Ct IV Sez. G.I. Dr. G. Ferreri - Mediante- De Caro e altri -